Cos'è la discriminazione

La discriminazione si verifica quando un’azione fondata su motivi legati all’identità di una persona crea svantaggio alla persona stessa e/o nuoce la sua dignità umana.

L’identità della persona è composta da varie caratteristiche quali l’etnia, la provenienza, la cultura, il genere, il credo religioso, l’orientamento sessuale, le caratteristiche fisiche, lo stato di salute. Se una di queste caratteristiche è usata per privare di un diritto, insultare, denigrare o arrecare danno alla persona in qualsiasi modo, avviene una discriminazione.

La discriminazione razziale

Secondo la definizione del Servizio per la Lotta al Razzismo (SLR), con l’espressione “discriminazione razziale” si indica ogni azione o pratica che senza giustificazione alcuna svantaggia determinate persone, le umilia, le minaccia o ne mette in pericolo la vita e/o l’integrità fisica a causa delle loro caratteristiche fisionomiche, etniche, culturali e/o religiose.

La discriminazione razziale non ha necessariamente un fondamento ideologico.

Hai subito o sei stato testimone di una discriminazione?

Dove avvengono le discriminazioni

La discriminazione può avvenire in vari ambiti della vita: nel mondo del lavoro, a scuola, nello svolgimento di uno sport, nella ricerca di alloggio, presso un fornitore di servizi oppure negli spazi pubblici. 

Ecco alcuni esempi di casi realmente accaduti e trattati dai centri di consulenza e prevenzione delle discriminazioni.

Lavoro

Il signor M. lavora per un’impresa di costruzioni. Sul cantiere, i colleghi lo insultano dandogli del «negro» e apostrofandolo con altri epiteti razzisti. Inoltre, nessuno lo introduce seriamente al lavoro che deve svolgere e viene escluso dagli altri membri della sua squadra.

Il signor M. decide quindi di rivolgersi ad un consultorio per denunciare l’accaduto. Il consultorio contatta la direzione dell’impresa di costruzioni che prende chiaramente posizione contro questo tipo di episodi, si scusa per le esperienze vissute dal signor M. e discute l’accaduto con i responsabili del cantiere. Questi informano i loro subalterni che l’azienda non tollera comportamenti razzisti e discriminatori.

Scuola

A scuola, una classe affronta il tema della schiavitù. Durante la lezione, l’insegnante pronuncia più volte la parola «negro». Indignata, la figlia della signora B. riporta a casa l’accaduto. Quando la signora B. chiede spiegazioni al docente, questi si limita a fornire risposte confuse. Il giorno successivo, l’insegnante prende da parte la ragazza e le dice di non fare tanto la «risentita».

La signora B. si rivolge ad un consultorio per discutere l’episodio e valutare le possibili reazioni. Alcuni giorni dopo, afflitto per l’accaduto, l’insegnante si presenta spontaneamente allo stesso consultorio. Questi interviene proponendo un incontro tra docente, direzione della scuola e famiglia interessata. Al termine di una discussione costruttiva e chiarificatrice, l’insegnante si impegna a rivedere il materiale didattico.

Locazione

Una famiglia vuole affittare l’appartamento di sua proprietà a una famiglia di rifugiati tramite un’associazione, ma l’amministrazione dell’immobile (una proprietà per piani) non è d’accordo e mobilita gli altri condomini affinché modifichino il regolamento della casa impedendo così l’attuazione del proposito annunciato.

La famiglia chiede aiuto ad un consultorio, il quale li sostiene nella ricerca del dialogo con l’associazione dei condomini e nella difesa dei suoi diritti. Scrive una lettera al presidente dell’associazione e prende contatto con il Comune. Un chiarimento giuridico mostra che le modifiche del regolamento non sono state apportate in modo regolamentare. Ciò consente alla famiglia proprietaria dell’appartamento di affittarlo come previsto alla famiglia di rifugiati.

Fornitore privato di servizi

Il signor U., cittadino svizzero di origine africana, vuole aprire un conto in una banca. Già alla ricezione della filiale l’uomo viene accolto in modo sprezzante e discriminatorio e la sua richiesta viene respinta senza alcun motivo oggettivo. La sera stessa, il signor U. apre senza problemi un conto presso la stessa banca durante una consulenza live online.

Il consultorio al quale l’uomo segnala l’episodio invita il responsabile della filiale a chiarire l’accaduto con i suoi collaboratori. Questi e il collaboratore coinvolto porgono le loro scuse al signor U., ma non mostrano ulteriore comprensione. I collaboratori sono liberi di decidere se accogliere o meno una richiesta di apertura di un conto. La vittima ritiene che la consulenza sia stata di grande aiuto, ma che l’intervento non abbia sortito l’effetto auspicato visto che non c’è stato un confronto sistematico con il tema da parte del capofiliale e dell’autore della discriminazione.

Cosa fare se si è vittima o testimone di una discriminazione

Se sei vittima o testimone di un episodio di discriminazione, raccogli tutte le informazioni e le documentazioni del caso: dove è accaduto e quando? Chi erano le persone coinvolte? Ci sono testimoni?  

Conserva ogni documento, messaggio, scritto o orale che contenga atteggiamenti discriminatori. Tutti i dettagli sono importanti per poter contattare i responsabili e cercare una mediazione sui fatti accaduti.

Contattaci per una consulenza.  

Se preferisci non comunicare i tuoi dati, puoi contattarci ugualmente, raccoglieremo la tua segnalazione in forma anonima.  

Hai subito razzismo online?

Se hai subito insulti razzisti on-line, nei tuoi profili social oppure tramite i canali di messaggistica istantanea oppure se vedi commenti razzisti su qualsiasi piattaforma, segnalalo alla Commissione Federale contro il Razzismo tramite la piattaforma Report Online Racism

Le segnalazioni possono essere fatte in forma anonima. Se hai bisogno di aiuto per usare la piattaforma, contattaci o inviaci il materiale che vuoi segnalare e lo invieremo noi.

Alcune risorse utili

Art. 8 Costituzione Federale - Uguaglianza giuridica

  1. Tutti sono uguali davanti alla legge.
  2. Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
  3. Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
  4. La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

Art. 7 Costituzione del Canton Ticino - Uguaglianza giuridica

  1. Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di ori¬gine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, poli¬tica o stato di salute.
  2. Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.
  3. Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale.
  4. Nella Costituzione, nelle leggi e nell’attività dello Stato le parole che si riferiscono all’uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.

Art. 261 bis Codice Penale - Discriminazione e incitamento all’odio

Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone, chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di pro­paganda o vi partecipa, chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità, chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.  

 

 283 Introdotto dall’art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209 4431).